Art. 8.
(Assemblea degli studenti e sue articolazioni).

      1. Nelle scuole secondarie superiori tutti gli studenti costituiscono l'assemblea degli studenti. L'assemblea organizza e gestisce le iniziative e le attività degli studenti, compresi gli spazi e le iniziative di autogestione, su proposta del comitato degli studenti composto dai rappresentanti di classe.
      2. Il diritto di convocazione dell'assemblea degli studenti è esercitato dal comitato degli studenti, a maggioranza dei due terzi, e dall'assemblea stessa sulla base di richiesta sottoscritta dal 10 per cento dei suoi componenti.
      3. L'oggetto dell'assemblea degli studenti non è sindacabile da parte di altri organi dell'istituzione scolastica; l'intervento di personalità esterne all'assemblea medesima è concordato tra il dirigente scolastico e il comitato degli studenti; in caso di dissenso, l'oggetto dell'assemblea è stabilito dalla giunta esecutiva del consiglio dell'istituzione scolastica.
      4. Non possono essere svolte assemblee per più di sette ore al mese.
      5. L'assemblea degli studenti è presieduta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione scolastica.